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Lo Statuto PDF Stampa E-mail
Scritto da Manuela Sabatano   
Mercoledì 17 Marzo 2010 15:49

Art. 1

Costituzione, Denominazione, Sede.

 

  1. E' costituita in Ancona l'Associazione di volontariato a struttura democratica denominata "ANIPI Regione Marche Onlus - Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie" con sede in Corso Carlo Alberto 50, 60127 Ancona e affiliata all'"ANIPI Italia ONLUS - Federazione Italiana Patologie Ipofisarie" con sede in Bagno a Ripoli (FI).
  2. L'associazione ha durata illimitata.
  3. Logo dell'associazione è l'immagine del gabbiano librato in volo, logo della Federazione "ANIPI Italia ONLUS - Federazione Italiana Patologie Ipofisarie", come specificato dall'Art.6 comma 3 dello Statuto della federazione stessa.
  4. La sede dell'Associazione di cui al comma 1 del presente Art. può variare ne caso il Comitato Direttivo ne ravveda la necessità. In questo caso il cambiamento sarà votato dal Comitato Direttivo stesso a maggioranza dei componenti e verrà comunicato ai Soci tramite e-mail o posta ordinaria, analogamente alle modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci di cui all'Art. 8 comma 4.

 

Art.2

Scopi e finalità

 

  1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, ha struttura e contenuti democratici a base elettiva, e si ispira a principi di trasparenza amministrativa.
  2. L'Associazione di volontariato persegue il fine della solidarietà umana e si prefigge come scopo di migliorare lo stato dei pazienti affetti da patologie ipofisarie.
  3. Informa i pazienti con patologie ipofisarie e le loro famiglie su argomenti relativi a diagnosi e cura delle malattie relative, centri di riferimento, etc.
  4. Promuove processi di integrazione dei pazienti con patologie ipofisarie nella realtà sociale anche richiedendo, qualora necessario, l'attuazione e la modifica delle normative vigenti.
  5. Si impegna, particolarmente in ambito locale, a tutelare i diritti dei pazienti e delle loro famiglie: diritto alla salute, riabilitazione, assistenza, istruzione, formazione professionale, inserimento nel lavoro, sport e tempo libero,etc.
  6. Organizza manifestazioni ed altre attività al fine di diffondere la conoscenza delle malattie ipofisarie.
  7. Si costituisce come soggetto unitario nei confronti di Enti ed Istituzioni al fine di essere maggiormente rappresentativi.
  8. Distribuisce informazioni e aumenta la sensibilità e l'interesse nei confronti delle malattie dell'ipofisi tra il pubblico e la comunità medica.
  9. Favorisce lo scambio di informazioni e di esperienze fra le varie Associazioni con finalità simili.
  10. Sostiene, incoraggia, promuove, e quando possibile, finanzia la ricerca sui tumori ipofisarie tutte le malattie dell'ipofisi, per migliorare la possibilità di prevenzione e di cura di queste patologie.
  11. Le attività di cui ai commi 3-10 sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
  12. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
  13. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previ documentazione come da art. 2 punto 2 legge 266/91 ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

 

 

Art. 3

Risorse economiche

 

  1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    • Quote associative
    • Contributi degi aderenti
    • Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche
    • Donazioni e lasciti testamentari
    • Rimborsi derivanti da convenzioni
    • Entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali
      L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

 

Art.4

Membri dell'Associazione

 

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

 

 

Art.5

Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci

 

  1. L'ammissione a Socio è deliberata dal Comitato Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
  2. Per divenire Socio occorre aver compiuto il diciottesimo anno di età.
  3. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
  4. Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
  5. La qualità di Socio si perde:
    • per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
    • trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
    • per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
    • per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
  6. L'esclusione dei Soci dall'Assemblea dei Soci avviene su proposta del Comitato Direttivo.
  7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
  8. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
  9. I socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

 

Art. 6

Doveri e diritti degli Associati

 

  1. I Soci sono obbligati:
    • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
    • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
    • a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
  2. I Soci hanno diritto:
    • a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
    • a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
    • ad accedere alle cariche associative.

 

Art. 7

Organi dell'Associazione

 

  1. Sono organi dell'Associazione:
    • L'Assemblea dei Soci
    • Il Comitato Direttivo
    • Il Presidente

 

Art. 8

L'Assemblea

 

  1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
  2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
    • Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio.
    • Elegge il Presidente, il Vicepresidente, Il Segretario, e gli altri componenti del Comitato Direttivo.
    • Delibera l'eventuale regolamento interno.
    • Stabilisce l'entità della quota associativa annuale.
    • Delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione
    • Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati
  3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.
  4. La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria avviene preferibilmente tramite invio di e-mail all'indirizzo specificato dal Socio all'atto dell'iscrizione. Qualora il Socio all'atto dell'iscrizione on avesse specificato un indirizzo di posta elettronica, la convocazione avverrà mediante posta ordinaria.
  5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato.
  6. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate secondo le modalità di cui al comma 4, almeno quindici giorni prima della data di riunione. Nel caso di convocazione a mezzo posta ordinaria, farà fede la data di spedizione della stessa. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipan di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Comitato Direttivo.
  7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

 

 

Art. 9

Votazione

 

  1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo avvengono, invece, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci
  2. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. ogni socio ha diritto a consultare il verbale.

 

 

Art. 10

Comitato Direttivo

 

  1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo; i membri del CD rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del CD esclusivamente gli associati.
  2. Nel caso in cui, per dimissioni od altra causa, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico, il CD può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica sino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
  3. Al Comitato Direttivo spetta di :
    • Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
    • Predisporre il bilancio.
    • Deliberare sulle domande di nuove adesioni.
    • Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.
  4. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in sua assenza dal membro più anziano.
  5. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni due mesi in data fissa e prestabilita e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta a mezzo raccomandata A/R. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  6. I verbali di ogni adunanza del CD, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11

Il Presidente

 

  1. Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere il CD nonché l'Assemblea dei Soci stessa.
  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente anch'esso nominato dall'Assemblea dei Soci.
  3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del CD e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

 

 

Art. 12

Gratuità delle cariche associative

 

  1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Art. 2.

 

 

Art. 13

Attività editoriali

 

  1. L'Associazione potrà promuovere e svolgere attività editoriale inerente allo scopo sociale e la distribuzione del materiale sarà gratuita con possibilità di contribuzioni volontarie.

 

 

Art.14

Norma finale

 

  1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

 

Art. 15

Rinvio

 

  1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

 

 

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Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Marzo 2010 08:54
 
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